Oggi, domenica 1 dicembre 2024, si voterà per il referendum consultivo obbligatorio per la “Modifica dei confini territoriali dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero della provincia di Cosenza”. Così è stabilito nel decreto del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dell’8 ottobre 2024. Lo scrutinio dovrà avere inizio immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguire fino alla chiusura delle operazioni. Questo il quesito della consultazione popolare a cui sono chiamati a rispondere gli elettori dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero: 1) “Volete voi che sia approvata la proposta di legge numero 177/XII e che sia istituito un nuovo comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero?”; 2) “Quali delle seguenti denominazioni volete che assuma il nuovo comune derivante dalla fusione dei comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero? a) Cosenza; b) Cosenza Rende Castrolibero; c) Nuova Cosenza”.
Esito non vincolante: oltre 93mila i cittadini chiamati a votare
La consultazione, tuttavia, non prevede il quorum e l’esito non è vincolante rispetto alla decisione di completare l’iter burocratico per la fusione, anche se può avere un peso politicamente rilevante. L’elettorato chiamato alle urne è composto da 93,646 cittadini, 54.065 a Cosenza, 31.513 a Rende e 8.068 a Castrolibero. Si voterà dalle 8 alle 21 in tutti i seggi normalmente dislocati sui tre territori comunali in occasioni di qualunque altro tipo di elezione. In totale sono 126 le sezioni di cui 82 a Cosenza, 34 a Rende e 10 a Castrolibero. Sono chiamati al voto coloro che alla data del 1 dicembre 2024 avranno compiuto il diciottesimo anno di età. L’elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un solo segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene, restando vietati altri segni o indicazioni. La validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell’elettore, salvo che il voto stesso non debba essere dichiarato nullo in quanto recante scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore in questione abbia inteso farsi riconoscere.
Ad esempio, si ritiene che debbano essere considerate valide le schede recanti espressioni di voto, univoche e non riconoscibili, apposte però con anomalia o incertezza del tratto grafico o con imprecisa collocazione del segno a matita. Il principio fondamentale, pertanto, resta quello di salvaguardia della volontà dell’elettore e, conseguentemente, della validità del voto espresso (c.d. favor voti), alla luce del quale anche le norme che sanciscono la nullità del voto stesso per la presenza di segni di riconoscimento devono qualificarsi come di stretta interpretazione.