Il Comune di Ricadi ha disposto la sospensione temporanea delle attività edilizie pubbliche dal 1° luglio al 31 agosto. Lo ha deciso il sindaco Nicola Tripodi con apposita ordinanza. Attiva sull’intero territorio comunale, questa è stata espletata in vista della stagione estiva e per motivi di tutela dell’interesse pubblico e del turismo. In tal senso, la sospensione tiene in considerazione l’alta vocazione turistica del comune di Ricadi, ma anche la significativa presenza di visitatori nazionali e internazionali nei mesi di luglio e di agosto.
Al contempo, l’ente comunale sottolinea una serie di aspetti che sono legati ai lavori edili pubblici e che comportano inevitabilmente disagi nel corso del periodo estivo. Si punta, quindi, a prevenire l’originarsi di rumori, di polveri, di intralci alla circolazione, di occupazione del suolo pubblico e di ostacoli per la piena fruizione del territorio, evitando anche un impatto negativo sull’immagine e sull’accoglienza turistica del comprensorio. A tutto ciò si aggiunge la necessità di garantire la quiete pubblica, la sicurezza, l’igiene urbana e la libera circolazione delle persone e di tutti i mezzi di trasporto, soprattutto nelle zone costiere e ad alta densità turistica.

Regole specifiche e deroghe al provvedimento
La sospensione delle attività edilizie pubbliche, inoltre, riguarderà le lavorazioni in cantiere, il trasporto e il deposito di materiali da costruzione, incluso l’impiego dei macchinari edili e rumorosi. Nel dettaglio, saranno escluse dalla sospensione le attività elencate qui in basso:
- opere di pronto intervento e di somma urgenza, a tutela della pubblica e privata incolumità;
- attività strettamente interne e silenziose, purché non rechino disturbo alla quiete pubblica né comportino movimentazione di mezzi o materiali su suolo pubblico;
- lavori pubblici programmati e autorizzati, con motivato provvedimento del responsabile del settore tecnico;
- interventi connessi a manifestazioni turistiche, ma anche ad eventi o attività culturali che siano patrocinati o autorizzati dal Comune.
L’inosservanza dell’ordinanza prevederà l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall’art. 7-bis del decreto legislativo 267/2000, fatte salve ulteriori responsabilità di legge.